Accordo

Art. 32

In vigore dal 9 set 1975
Il sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari della Comunità ai termini del presente Accordo sarà basato su una struttura di aree di bilancio materie. La Comunità, nell'applicare le sue salvaguardie, si avvarrà e, per quanto necessario, adotterà, secondo i casi e secondo quanto specificato negli accordi sussidiari, provvedimenti del tipo seguente: a) un sistema di misure per determinare le quantità di materie nucleari ricevute, prodotte, spedite, perdute o in altro modo tolte dall'inventario, e le quantità esistenti in inventario; b) la valutazione della precisione e dell'accuratezza delle misure e la stima dell'incertezza di misura; c) procedure per identificare, esaminare e valutare le differenze nelle misure mittente/destinatario; d) procedure per effettuare un inventario fisico; e) procedure per valutare l'accumularsi dell'inventario non misurato e delle perdite non misurate; f) un sistema di documenti contabili e di rapporti che indichi, per ogni area di bilancio materie, l'inventario delle materie nucleari e le variazioni intervenute in tale inventario, comprese le entrate nell'area di bilancio materie e le uscite al di fuori di essa; g) disposizioni dirette ad assicurare che le procedure ed i metodi contabili siano eseguiti correttamente; h) procedure per l'inoltro di rapporti all'Agenzia a norma degli articoli da 59 a 65, 67, 68 e 69.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-32

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