Art. 36
Accordo

Art. 36

34 / 123
In vigore dal 9 set 1975
A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà le seguenti materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo: a) le materie fissili speciali usate in quantità dell'ordine del grammo o meno, quali elementi sensibili negli strumenti; b) le materie nucleari usate in attività non nucleari conformemente all', qualora siano ricuperabili; c) il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio 238 superiore all'80 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-36