Art. 35
Accordo

Art. 35

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In vigore dal 9 set 1975
a) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'. Qualora le condizioni di detto articolo non fossero soddisfatte, ma la Comunità ritenesse che il ricupero dai residui delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non fosse per il momento materialmente eseguibile o opportuno, l'Agenzia e la Comunità si consulteranno in merito agli idonei provvedimenti di salvaguardia da adottarsi. b) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell', semprechè l'Agenzia e la Comunità convengano che il ricupero di tali materie nucleari è praticamente impossibile.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-35