Accordo

Art. 25

In vigore dal 9 set 1975
a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data alla quale l'Agenzia riceverà dalla Comunità e dagli Stati comunicazione scritta che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore. Il Direttore Generale informerà tempestivamente tutti gli Stati Membri dell'Agenzia dell'entrata in vigore del presente Accordo. b) Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando gli Stati saranno Parti del Trattato.
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo