Art. 25
Accordo

Art. 25

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In vigore dal 9 set 1975
a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data alla quale l'Agenzia riceverà dalla Comunità e dagli Stati comunicazione scritta che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore. Il Direttore Generale informerà tempestivamente tutti gli Stati Membri dell'Agenzia dell'entrata in vigore del presente Accordo. b) Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando gli Stati saranno Parti del Trattato.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-25