Accordo

Art. 22

In vigore dal 9 set 1975
Ogni controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo, salvo controversia relativa a una costatazione fatta dal Consiglio in base all' o a un provvedimento preso dal Consiglio in conseguenza di tale costatazione, che non sia composta mediante negoziato o altra procedura approvata dall'Agenzia, dalla Comunità e dagli Stati sarà, a richiesta di uno qualsiasi di essi, rinviata ad un tribunale arbitrale composto di cinque arbitri. La Comunità e gli Stati designeranno due arbitri, l'Agenzia designerà del pari due arbitri, e i quattro arbitri in tal modo designati ne eleggeranno un quinto, che sarà presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, la Comunità e gli Stati, o l'Agenzia, non avranno designato ciascuno due arbitri, la Comunità o l'Agenzia potranno richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare detti arbitri. La stessa procedura sarà seguita se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del quarto arbitro, non sarà stato eletto il quinto arbitro. Il Quorum sarà costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale e per tutte le decisioni sarà necessario il parere concordante di almeno tre arbitri. La procedura arbitrale sarà fissata dal tribunale. Le decisioni del tribunale saranno vincolanti per l'Agenzia, la Comunità e gli Stati interessati.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-22

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