Accordo

Art. 23

In vigore dal 9 set 1975
a) Il presente Accordo entrerà in vigore nei confronti degli Stati non dotati di armi nucleari Parti del Trattato, che divengano membri della Comunità, all'atto della: i) notifica all'Agenzia da parte dello Stato interessato che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore del presente Accordo; ii) notifica all'Agenzia da parte della Comunità che essa è in condizione di applicare le sue salvaguardie nei confronti di quello Stato agli effetti del presente Accordo. b) Qualora lo Stato interessato avesse concluso con l'Agenzia altri accordi per l'applicazione delle salvaguardie delle Agenzie, l'applicazione delle salvaguardie dell'Agenzia ai sensi di detti accordi resterà sospesa dall'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di detto Stato, per il periodo di validità del presente Accordo, semprechè, tuttavia, lo Stato continui ad assolvere l'impegno assunto in quegli accordi di non utilizzare alcuno degli articoli in essi contemplati in modo da favorire scopi militari.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. — Testo vigente | Portale Normativo