Accordo

Art. 21

In vigore dal 9 set 1975
La Comunità e gli Stati avranno il diritto di richiedere che qualsiasi questione sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo sia esaminata dal Consiglio. Il Consiglio inviterà la Comunità e lo Stato interessato a partecipare all'esame di ogni siffatta questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo