Accordo
Art. 21
20 / 123In vigore dal 9 set 1975
La Comunità e gli Stati avranno il diritto di richiedere che qualsiasi questione sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo sia esaminata dal Consiglio. Il Consiglio inviterà la Comunità e lo Stato interessato a partecipare all'esame di ogni siffatta questione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-21