Accordo
Art. 15
14 / 123In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia, la Comunità e gli Stati assumeranno a proprio carico le spese sostenute da ciascuno di essi nell'adempimento delle rispettive responsabilità ai sensi del presente Accordo. Tuttavia, se la Comunità, gli Stati o persone sotto la loro giurisdizione sosterranno spese straordinarie a seguito di una richiesta specifica dell'Agenzia, l'Agenzia rimborserà tali spese sempre che vi abbia dato il suo accordo in anticipo. In ogni caso, l'Agenzia sopporterà il costo di qualsiasi operazione di misura o di campionamento supplementare eventualmente richiesta dagli ispettori dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-15