Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 9 set 1975
Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Comunità o di uno Stato nei confronti dell'Agenzia o da parte dell'Agenzia nei confronti della Comunità o di uno Stato per qualsiasi danno derivante dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, esclusi i danni derivanti da un incidente nucleare, sarà regolata in conformità al diritto internazionale.
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