Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 9 set 1975
Qualora il Consiglio, in base ad una relazione del Direttore Generale, decida che un provvedimento della Comunità o di uno Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, è essenziale ed urgente per poter verificare che le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non sono state distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, potrà invitare la Comunità o quello Stato ad adottare senza indugi il provvedimento del caso, a prescindere dalle procedure eventualmente avviate per il componimento della controversia a norma dell'.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-18