Art. 21

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Contributo per investimenti in corso nel secondo semestre del 1971) Il contributo di cui all', con le modalità nel medesimo stabilite, può essere concesso anche per l'esecuzione di opere o l'installazione di impianti e attrezzature la cui realizzazione non sia avvenuta anteriormente al secondo semestre del 1971. Nel caso di cui al comma precedente si osservano le disposizioni dell'. I contributi per la conversione o la ristrutturazione dell'attività cantieristica navale sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile previo accertamento dei lavori eseguiti e, in caso di ristrutturazione, anche dell'investimento effettuato. Gli accertamenti predetti sono eseguiti dalla commissione prevista all', terzo comma, la quale valuta anche la rispondenza alle finalità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, di eventuali variazioni apportate ai piani di conversione o di ristrutturazione presentati ai sensi della legge predetta. Il secondo ed il quarto comma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, il quart'ultimo ed il penultimo comma dell' della legge 18 maggio 1973, n. 273, nonchè le relative norme di applicazione, contenute nel decreto ministeriale 25 maggio 1968, sono abrogati.
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