Art. 20

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19) Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza può essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento. Il contributo suddetto è liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni.
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