Art. 25

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Durata della legge e stanziamenti) La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1972 al 31 dicembre 1976. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 10, 13 e 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 159.000 milioni così ripartita in milioni di lire: ===================================================================== | Contributi | | | Anno finanziario | articoli | Contributo | Contributo | | 1 e 10 | | | Totale A | B | C | D | --------------------------------------------------------------------- 1974 ............| 18.500 | 2.000 | 2.000 | 22.500 1975 ............| 22.500 | 2.000 | 2.000 | 26.500 1976 ............| 24.000 | 2.000 | - | 26.000 1977 ............| 23.000 | 2.000 | - | 25.000 1978 ............| 23.000 | 2.000 | - | 25.000 1979 ............| 23.000 | 2.000 | - | 25.000 1980 ............| 8.000 | 1.000 | - | 9.000 -------------|-------------|---------------------------|--------- Totale ...| 142.000 | 13.000 | 4.000 | 159.000 (1) Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato possono essere integrati gli stanziamenti di cui al secondo comma. Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento per l'esercizio successivo. Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per i lavori di cui agli l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza. Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689. All'onere di 22.500 milioni derivante dall'attuazione la presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. (2) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1973 LEONE RUMOR - PIERACCINI - GIOLITTI - LA MALFA - MORO - TANASSI - GULLOTTI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878 (Art. 25 Provvidenze per l'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo