Art. 13

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 20 gen 1974
(Contributo per nuovi investimenti) Per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative, predisposti dalle imprese di costruzione di navi per la navigazione marittima e dalle imprese addette ai lavori diversi rispettivamente previste dagli , ed approvati dal Ministro per la marina mercantile, destinati ad accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il potenziamento dell'assetto impiantistico o il miglioramento dell'organizzazione produttiva relativi ai lavori navali, può essere concesso un contributo del 10 per cento sul totale degli investimenti ammessi. Sono esclusi dal contributo i lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo