Art. 13
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878
In vigore dal 20 gen 1974
(Contributo per nuovi investimenti)
Per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative, predisposti dalle imprese di costruzione di navi per la navigazione marittima e dalle imprese addette ai lavori diversi rispettivamente previste dagli , ed approvati dal Ministro per la marina mercantile, destinati ad accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il potenziamento dell'assetto impiantistico o il miglioramento dell'organizzazione produttiva relativi ai lavori navali, può essere concesso un contributo del 10 per cento sul totale degli investimenti ammessi.
Sono esclusi dal contributo i lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-27;878#art-13