Art. 9
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878
In vigore dal 21 giu 1978
(Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali)
In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'.
A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruità del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita.
La liquidazione definitiva del contributo è disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sarà modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'. (2)
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