Art. 7

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali) Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio. Il termine di cui innanzi può essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale. L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo. (2)
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