Art. 6

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Classificazione delle navi) Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse. (2)
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