Art. 10
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878
In vigore dal 21 giu 1978
(Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali)
Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione può essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti:
7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni;
7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni;
6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni;
6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni;
5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni.
Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonchè l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.
Il contributo può essere concesso soltanto alle imprese in effettivo esercizio al 1 gennaio 1967 che abbiano continuato la propria attività anche se con temporanea sospensione fino al 31 dicembre 1971. (2)
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