Art. 17

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Accertamento dell'esecuzione dei lavori) L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 1 e 10 è effettuato dal registro italiano navale con l'intervento eventuale di rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile. (2)
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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878 (Art. 17 Provvidenze per l'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo