Art. 18
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878
In vigore dal 21 giu 1978
(Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi)
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente già corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione. (2)
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