Art. 22

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi) Il periodo di un anno stabilito dall' per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall' medesimo si computa dalla data suddetta. (2)
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