Art. 23
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878
In vigore dal 20 gen 1974
(Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19)
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi di cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968, n. 19, qualora non sia stato possibile accogliere le relative domande, debitamente documentate, per l'esaurimento degli stanziamenti di detta legge.
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