Art. 19
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878
In vigore dal 21 giu 1978
(Termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo per alcune costruzioni navali)
Il contributo calcolato con l'aliquota dell'anno 1972 può essere concesso per le nuove costruzioni navali per le quali, nell'ultimo trimestre del 1971, sia stato stipulato il contratto di costruzione ma i lavori relativi non siano stati iniziati ovvero, pur essendo stati iniziati i lavori nel trimestre suddetto, non sia stata presentata entro il 1971, la domanda per la concessione del contributo previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.
La domanda per la concessione del contributo, con le indicazioni previste nell', deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la concessione del contributo si osserva quanto disposto dal terzo comma dell'.
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