Art. 14

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 20 gen 1974
(Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per nuovi investimenti) L'approvazione delle iniziative e i contributi di cui all'articolo precedente sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile. Sul contributo concesso possono essere corrisposti due anticipi del 35 per cento ciascuno in ragione del corrispondente raggiunto grado di avanzamento dei lavori. La liquidazione finale del contributo è disposta previo accertamento tecnico dell'esecuzione dei lavori approvati con il controllo di una commissione presieduta da un direttore generale del Ministero della marina mercantile e composta di quattro membri, di cui due del Ministero della marina mercantile, uno del Ministero dei lavori pubblici e uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le iniziative di cui al primo comma sono approvate sulla base di un piano di sviluppo globale della cantieristica italiana che dovrà essere approvato dal CIPE e presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 giugno 1974.
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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878 (Art. 14 Provvidenze per l'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo