Art. 5

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali) Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile. Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concederà i contributi secondo un ordine di priorità che tenga conto delle necessità di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE. Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto della eventuale clausola di revisione del prezzo. Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se già stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non può essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento. (2)
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