Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali) Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo precedente i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971; sono in ogni caso esclusi dalla concessione i cantieri ai quali siano stati concessi i benefici del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale. (2)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo