Art. 20 · LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Art. 20

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 21 giu 1978
(Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19) Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza può essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento. Il contributo suddetto è liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni.
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