Art. 14
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Requisiti per la pensione ai superstiti)
La pensione di riversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1 gennaio 1973.
Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
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