Art. 11

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia) Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.
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