Art. 16

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento) Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente , l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria. I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato , danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.
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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903 (Art. 16 Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.) — Testo vigente | Portale Normativo