Art. 17

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Decorrenza delle pensioni) La pensione di vecchiaia o di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La pensione ai superstiti di cui al precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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