Art. 22
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Copertura della spesa)
All'onere di lire 4.120.000.000 derivante dal primo comma del precedente si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Al maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
All'onere di lire 2.454.500.000 a carico dell'esercizio 1973 si provvede quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione rispettivamente di lire 450.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 1217 e 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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