Art. 23

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi) Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta. Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.
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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903 (Art. 23 Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.) — Testo vigente | Portale Normativo