Art. 25
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo)
I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 700 anno di età alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1 luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente .
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