Art. 27

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonchè quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.
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