Art. 29

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Entrata in vigore della legge) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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