Art. 26

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi) Le disposizioni di cui al precedente , si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903 (Art. 26 Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.) — Testo vigente | Portale Normativo