Art. 26
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Rivalutazione delle pensioni liquidate con
le precedenti leggi)
Le disposizioni di cui al precedente , si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
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