Art. 15

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Importi delle pensioni) La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1° gennaio 1971. A decorrere dal 10 luglio 1972, il trattamento minimo è elevato a lire 416.000 annue. La pensione di invalidità è dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue. Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue. Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie. Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.
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