Art. 10

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria) Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla lettera b) dell' e nell'importo previsto al precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo