Art. 10
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria)
Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla lettera b) dell' e nell'importo previsto al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-22;903#art-10