Art. 9
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo)
L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.
La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.
La facoltà di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
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