Art. 13
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni)
La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
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