Art. 12
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità)
Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.
Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.
L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonchè agli eventuali accertamenti clinici necessari.
L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.
La continuazione dell'attività di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, semprechè l'attività medesima risulti svolta con usura, il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo.
Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.
Storico versioni
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