Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Composizione del comitato di vigilanza) L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente: "Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto dai seguenti membri: 1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato; 2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; 3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia; 4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni". L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.
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