Art. 19
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903
In vigore dal 11 gen 1974
(Pensione supplementare per contributi versati
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti)
Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.
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