Art. 24

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari) I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa. Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903#art-24

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