Art. 26 · LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Art. 26

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi) Le disposizioni di cui al precedente , si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
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