Art. 27 · LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Art. 27

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonchè quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.
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