Art. 11 · LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Art. 11

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia) Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903#art-11